Art. 40
Funzionamento e cooperazione delle banche dati centrali
In vigore dal 17 feb 2015
Funzionamento e cooperazione delle banche dati centrali
1. Ogni Stato membro provvede affinché gli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, inseriscano le informazioni di cui all', lettera e), e all', paragrafo 1, relative agli equidi identificati sul suo territorio nella banca dati centrale o affinché le banche dati degli organismi emittenti sul suo territorio siano collegate in rete con la banca dati centrale.
2. Gli Stati membri collaborano al funzionamento delle loro banche dati centrali conformemente alla direttiva 89/608/CEE e provvedono affinché:
a)
conformemente all' del presente regolamento, la banca dati centrale comunichi, richiamando il numero unico di identificazione a vita, le eventuali modifiche dei dati di identificazione di cui all', paragrafo 1, alla banca dati centrale dello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento di identificazione;
b)
le autorità competenti degli altri Stati membri abbiano accesso gratuitamente a un minimo di informazioni contenute nella banca dati centrale per verificare se vi sia stato registrato il codice di un transponder, un numero unico di identificazione a vita o un numero di passaporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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