Art. 41
Sanzioni
In vigore dal 17 feb 2015
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2016, tali disposizioni e provvedono a informarla di ogni loro modifica successiva.
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