Art. 5
Determinati aspetti relativi ai requisiti in materia di copertura per la responsabilità civile
In vigore dal 4 feb 2015
Determinati aspetti relativi ai requisiti in materia di copertura per la responsabilità civile
1. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica i livelli minimi obbligatori di copertura, anche se l'importo di tale copertura è previsto dalla normativa nazionale.
2. L'autorità preposta al rilascio delle licenze non può chiedere che una copertura prenda effetto prima che l'impresa ferroviaria inizi le proprie operazioni ferroviarie.
3. Entro il 25 agosto 2015, l'autorità preposta che ha rilasciato la licenza chiede a tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza di dimostrare il livello e la portata della loro copertura relativa alla responsabilità civile in caso di incidenti, a meno che queste ultime abbiano stipulato una polizza assicurativa o l'autorità disponga già di tale informazione. L'autorità può anche chiedere tale dimostrazione alle imprese ferroviarie qualora dubiti che la loro copertura soddisfi i requisiti di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE.
4. Se l'impresa non dimostra di essere adeguatamente assicurata, ma di godere delle debite garanzie di copertura, l'autorità preposta al rilascio delle licenze, se necessario previa consultazione dell'organismo di regolamentazione, verifica se le condizioni alle quali l'impresa ha ottenuto tali garanzie corrispondono alle condizioni di mercato che sarebbero state ottenute da qualsiasi altra impresa con lo stesso livello di idoneità finanziaria ed esposizione al rischio.
5. Se l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospende la licenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE o concede una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di detta direttiva, ne informa le altre autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a cui è risaputo che l'impresa ferroviaria ha appaltato dei servizi. Se dubita della compatibilità delle garanzie a copertura delle responsabilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può trasmettere le informazioni necessarie alle autorità competenti per il controllo di tali norme in materia di aiuti di Stato.
Storico versioni
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