Art. 3
Uso del modello comune di licenza
In vigore dal 4 feb 2015
Uso del modello comune di licenza
1. Le licenze rilasciate in conformità alle disposizioni del capo III della direttiva 2012/34/UE utilizzano il formato normalizzato di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
Nel caso in cui sia rilasciata una nuova licenza, l'autorità preposta al rilascio delle licenze attribuisce il numero CE di notifica della licenza in conformità al sistema armonizzato di numerazione, denominato numero di identificazione europeo (NIE), come stabilito nell'appendice 2 della decisione 2007/756/CE della Commissione (5).
Ogni volta che una licenza è rilasciata, modificata in modo rilevante, sospesa, revocata o sostituita da una licenza temporanea, l'autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce una licenza sulla base di questo formato
2. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE le autorità preposte al rilascio delle licenze informano l'Agenzia ferroviaria europea, fornendo una copia della licenza, come stabilito nel protocollo di comunicazione tra loro concordato.
3. Le informazioni concernenti la copertura finanziaria per responsabilità civile di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE devono essere indicate nell'allegato della licenza, utilizzando il formato normalizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. L'autorità preposta al rilascio delle licenze acclude un allegato alla licenza. All'allegato viene attribuito il numero uno (1).
4. Tramite le informazioni fornite negli allegati relativi alla responsabilità, come stabilito nell'allegato II del presente regolamento l'autorità preposta al rilascio delle licenze in un determinato Stato membro o un gestore dell'infrastruttura possono controllare se la copertura della responsabilità civile adottata dall'impresa ferroviaria e approvata dalle altre autorità preposte al rilascio delle licenze è sufficiente in quello specifico Stato membro. Qualora ritenga che il livello di copertura sia insufficiente, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può chiedere all'impresa ferroviaria di sottoscrivere una copertura supplementare. L'impresa ferroviaria fornisce all'autorità preposta al rilascio delle licenze le informazioni richieste in merito alla propria copertura.
5. Quando ritiene consona la copertura, l'autorità preposta al rilascio delle licenze ne informa l'Agenzia ferroviaria europea mediante l'aggiornamento di un allegato esistente trasmesso da un'autorità preposta al rilascio delle licenze del medesimo Stato membro o l'aggiunta di un altro allegato alla licenza, utilizzando il formato normalizzato del presente allegato II e attribuendo un numero progressivo (2, 3, 4 ecc.) a tale allegato.
6. Ciascun allegato relativo alla responsabilità indica l'importo, l'ambito di applicazione, ossia l'ambito di applicazione geografico o il tipo di servizi, nonché la data d'inizio e, se del caso, di scadenza della copertura. Il numero di notifica della licenza è indicato in ciascun allegato per stabilire un nesso chiaro con l'impresa ferroviaria titolare di licenza. L'autorità preposta al rilascio delle licenze prevede un aggiornamento dell'allegato, nel momento in cui è informata di una modifica alla copertura della responsabilità civile, e trasmette l'allegato dell'Agenzia ferroviaria europea.
Storico versioni
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