Art. 7
Determinati aspetti della procedura per il rilascio di una licenza
In vigore dal 4 feb 2015
Determinati aspetti della procedura per il rilascio di una licenza
1. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'autorità preposta al rilascio delle licenze comunica all'impresa che il fascicolo è completo o chiede informazioni supplementari. Tale termine può essere prorogato di due settimane in circostanze eccezionali e l'impresa deve esserne informata. Una volta ricevute le informazioni supplementari, l'autorità preposta al rilascio delle licenze comunica entro un mese all'impresa se il fascicolo è completo.
2. L'autorità preposta al rilascio delle licenze può richiedere solo i documenti di cui al capo III della direttiva 2012/34/UE o previsti dalla legislazione nazionale. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica un elenco di tutti i documenti e del loro contenuto e non richiede ulteriori documenti alle imprese. In caso di aggiornamento e pubblicazione dell'elenco, le imprese possono ancora far riferimento al precedente elenco per le domande da essi presentate prima dell'aggiornamento.
3. Nel caso di imprese con entrate annue derivanti da attività di trasporto ferroviario inferiori a 5 milioni di EUR, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può prendere in considerazione il requisito relativo alla sua capacità di rispettare gli impegni effettivi e potenziali per un periodo di 12 mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, se l'impresa può dimostrare che il suo capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o a un importo concordato con l'organismo di regolamentazione. L'autorità preposta al rilascio delle licenze pubblica tale importo.
Storico versioni
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