Art. 12
Numero di schede aziendali ammissibili
In vigore dal 3 feb 2015
Numero di schede aziendali ammissibili
Il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e presentate per Stato membro, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, che sono ammissibili al pagamento di una retribuzione forfettaria non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.
Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione RICA, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione RICA di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro considerato non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell'allegato II del presente regolamento.
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