Art. 13

Pagamento della retribuzione forfettaria

In vigore dal 3 feb 2015
Pagamento della retribuzione forfettaria L'importo totale della retribuzione forfettaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è versato in due rate: (a) il 50 % dell'importo totale calcolato sulla base dell'importo fissato all', primo comma, del presente regolamento è versato all'inizio di ogni esercizio contabile per il numero di aziende contabili fissato nell'allegato II del presente regolamento; (b) l'importo rimanente è versato dopo la verifica, da parte della Commissione, che le schede aziendali sono debitamente compilate. L'importo rimanente di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è calcolato moltiplicando la retribuzione forfettaria per scheda aziendale calcolata sulla base dell' del presente regolamento, per il numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili a norma dell' del presente regolamento e sottraendo il pagamento di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:220:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo