Art. 10
Metodi e termini di trasmissione dei dati alla Commissione
In vigore dal 3 feb 2015
Metodi e termini di trasmissione dei dati alla Commissione
1. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione dall'organo di collegamento di cui all' del regolamento (CE) n. 1217/2009 mediante il sistema informatico di trasmissione e di verifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Le informazioni necessarie sono scambiate per via elettronica sulla base dei modelli messi a disposizione dell'organo di collegamento tramite lo stesso sistema.
2. Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 tramite il comitato per la rete d'informazione contabile agricola.
3. Le schede aziendali sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre successivo alla fine dell'esercizio contabile in questione.
Gli Stati membri che non sono stati in grado di trasmettere i dati delle schede aziendali del 2012 entro il termine di cui al precedente comma possono trasmettere le schede aziendali alla Commissione fino a tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al primo comma.
4. Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione una volta che i dati contabili di cui all' siano stati introdotti nel sistema informatico di trasmissione e di verifica di cui al paragrafo 1 e dopo che i relativi controlli informatizzati siano stati eseguiti e che l'organo di collegamento abbia confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:220:oj#art-10