Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

In vigore dal 19 gen 2015
Disposizioni speciali in materia di ripartizione La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari consentiti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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