Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

In vigore dal 19 gen 2015
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato in attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:106:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo