Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 gen 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b) «nave dell'Unione»: un peschereccio unionale quale definito all', paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) «stock»: uno stock quale definito all', paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
i)
nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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