Art. 37

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

In vigore dal 19 gen 2015
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC 1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all', lettera r), applicano le misure di cui agli articoli da 35 a 38. 2.   Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all', lettera r), applicano le misure di cui all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafi da 2 a 4, e all'.
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Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC (Art. 37 Regolamento (UE) 2015/104) — Testo vigente | Portale Normativo