Art. 33

Divieto di pesca di squali alalunga

In vigore dal 19 gen 2015
Divieto di pesca di squali alalunga 1.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a: a) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti); b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio 2015.
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Divieto di pesca di squali alalunga (Art. 33 Regolamento (UE) 2015/104) — Testo vigente | Portale Normativo