Art. 34

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

In vigore dal 19 gen 2015
Divieto di pesca degli squali di acque profonde Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde: — razze (Rajidae), — spinarolo (Squalus acanthias), — squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi), — sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), — sagrì atlantico (Etmopterus princeps), — sagrì nano (Etmopterus pusillus), — gattuccio spettro (Apristurus manis), — squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), — squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.
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Divieto di pesca degli squali di acque profonde (Art. 34 Regolamento (UE) 2015/104) — Testo vigente | Portale Normativo