Art. 32

Pesca con reti da circuizione

In vigore dal 19 gen 2015
Pesca con reti da circuizione 1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata: a) dal 29 luglio al 28 settembre 2015 o dal 18 novembre 2015 al 18 gennaio 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate: — le coste americane del Pacifico, — longitudine 150° O, — latitudine 40° N, — latitudine 40° S; b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate: — longitudine 96° O, — longitudine 110° O, — latitudine 4° N, — latitudine 3° S. 2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2015, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessate munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1. 3.   Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati. 4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi: a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
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Pesca con reti da circuizione (Art. 32 Regolamento (UE) 2015/104) — Testo vigente | Portale Normativo