Art. 4

Restrizioni al reimpianto

In vigore dal 15 dic 2014
Restrizioni al reimpianto Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché tale decisione sia giustificata dall'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Il rischio di significativa svalutazione di cui al primo comma non sussiste se: a) la superficie specifica destinata al reimpianto è situata nella stessa zona a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta della superficie estirpata e se il reimpianto di viti rispetta lo stesso disciplinare della denominazione d'origine protetta o dell'indicazione geografica protetta della superficie estirpata; b) il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica purché il richiedente si assuma gli stessi impegni figuranti al punto 2, parti A e B dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i nuovi impianti.
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