Art. 3

Autorizzazioni di reimpianto anticipato

In vigore dal 15 dic 2014
Autorizzazioni di reimpianto anticipato Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'obbligo di costituire una cauzione. In ogni caso, se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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