Art. 2
Criteri di rilascio delle autorizzazioni
In vigore dal 15 dic 2014
Criteri di rilascio delle autorizzazioni
1. Se gli Stati membri applicano il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni della parte A dell'allegato I del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio secondo il quale la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio. Le norme relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella parte B dell'allegato I.
2. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché il criterio aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti possono applicare tali criteri a livello nazionale o a un livello territoriale inferiore.
3. Se gli Stati membri applicano uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni delle parti da A a H dell'allegato II del presente regolamento.
Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio del comportamento precedente del produttore e delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Le disposizioni relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella parte I dell'allegato II.
4. Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni di nuovi impianti possono applicare tali criteri uniformemente a livello nazionale oppure secondo diversi livelli d'importanza nelle diverse zone degli Stati membri.
5. L'uso di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto criterio di ammissibilità ad uno dei livelli geografici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, è considerato debitamente giustificato ai fini dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), se l'uso è volto a risolvere un problema specifico del settore vitivinicolo a quel particolare livello geografico, che si può risolvere solo grazie a tale restrizione.
6. Fatte salve le disposizioni di cui agli allegati I e II relative ai criteri specifici di ammissibilità e di priorità, gli Stati membri adottano misure aggiuntive, se necessario, per evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano i criteri di ammissibilità e di priorità contenuti nei suddetti allegati.
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