Art. 11

Clausola di riesame periodico

In vigore dal 26 nov 2014
Clausola di riesame periodico La BCE riesamina il funzionamento del presente regolamento 12 mesi dopo la prima segnalazione e redige un rapporto a riguardo. In conformità alle raccomandazioni formulate nel rapporto la BCE ha facoltà di aumentare o ridurre il numero di operatori segnalanti e/o gli obblighi di segnalazione statistica. Dopo tale revisione iniziale, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno aggiornati ogni due anni.
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