Art. 9
Procedura semplificata di modifica
In vigore dal 26 nov 2014
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Storico versioni
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