Art. 12

Disposizione transitoria

In vigore dal 26 nov 2014
Disposizione transitoria Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 1o luglio 2016 agli operatori segnalanti sarà consentito di segnalare le statistiche sul mercato monetario per alcuni ma non per tutti i giorni di interesse alla BCE o alla BCN competente. La BCE o la BCN competente possono specificare i giorni per i quali è richiesta la segnalazione.
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