Art. 5
In vigore dal 26 nov 2014
1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.
2. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro.
Storico versioni
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