Art. 4
In vigore dal 26 nov 2014
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all', punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all', paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell’investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio;
2) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
3) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) o in entrambe:
a)
un PRIIP;
b)
un prodotto di investimento assicurativo;
4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»:
a)
un soggetto che confeziona un PRIIP;
b)
un soggetto che apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP;
5) «persona che vende un PRIIP»: una persona che offre o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio;
6) «investitore al dettaglio»:
a)
un cliente al dettaglio come definito all', paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
b)
un cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE, qualora tale cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione contenuta nell', paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;
7) «supporto durevole»: strumento come definito all', paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;
8) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da uno Stati membro a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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