Art. 4

Sovvenzionabilità degli interventi per la salute

In vigore dal 24 nov 2014
Sovvenzionabilità degli interventi per la salute Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili le azioni seguenti: a) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso; b) acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo; c) prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi; d) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo; e) campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.
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Sovvenzionabilità degli interventi per la salute (Art. 4 Regolamento (UE) 2015/531) — Testo vigente | Portale Normativo