Art. 4
Sovvenzionabilità degli interventi per la salute
In vigore dal 24 nov 2014
Sovvenzionabilità degli interventi per la salute
Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili le azioni seguenti:
a)
acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
b)
acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
c)
prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
d)
dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
e)
campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.
Storico versioni
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