Art. 3
Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza
In vigore dal 24 nov 2014
Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza
Ai fini degli interventi volti a migliorare la sicurezza dei pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili tramite il FEAMP l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:
a)
zattere di salvataggio;
b)
sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
c)
localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
d)
dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
e)
segnali di soccorso;
f)
dispositivi lanciasagole;
g)
sistemi di recupero dell'uomo in mare;
h)
apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
i)
porte tagliafuoco;
j)
valvole d'intercettazione del carburante;
k)
rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
l)
pompe e allarmi di sentina;
m)
apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
n)
porte e boccaporti stagni;
o)
protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
p)
corridoi e scale di accesso;
q)
illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
r)
sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
s)
videocamere e schermi di sicurezza;
t)
armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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