Art. 3 · Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza

Art. 3

Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza

In vigore dal 24 nov 2014
Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza Ai fini degli interventi volti a migliorare la sicurezza dei pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili tramite il FEAMP l'acquisto e, se del caso, l'installazione di: a) zattere di salvataggio; b) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio; c) localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori; d) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio; e) segnali di soccorso; f) dispositivi lanciasagole; g) sistemi di recupero dell'uomo in mare; h) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori; i) porte tagliafuoco; j) valvole d'intercettazione del carburante; k) rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas; l) pompe e allarmi di sentina; m) apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite; n) porte e boccaporti stagni; o) protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete; p) corridoi e scale di accesso; q) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte; r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino; s) videocamere e schermi di sicurezza; t) armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.
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