Art. 15
Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca
In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca
Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
a)
sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
b)
modifiche degli attrezzi da traino;
c)
investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
Storico versioni
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