Art. 15

Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca

In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi; b) modifiche degli attrezzi da traino; c) investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
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Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca (Art. 15 Regolamento (UE) 2015/531) — Testo vigente | Portale Normativo