Art. 14
Ammissibilità dei costi di miglioramento del sistema di propulsione della nave
In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di miglioramento del sistema di propulsione della nave
Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
a)
eliche a efficienza energetica, assi compresi;
b)
catalizzatori;
c)
generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
d)
elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
e)
eliche di prua;
f)
conversione di motori ai biocarburanti;
g)
econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
h)
investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.
Storico versioni
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