Art. 13

Ammissibilità dei costi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo

In vigore dal 24 nov 2014
Ammissibilità dei costi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo 1.   Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità; b) impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito; c) mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine; d) prove in vasca idrodinamica. 2.   Non sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente articolo i costi della manutenzione di base dello scafo.
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Ammissibilità dei costi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo (Art. 13 Regolamento (UE) 2015/531) — Testo vigente | Portale Normativo