Art. 9
Modifiche al regolamento (UE) n. 1180/2013
In vigore dal 10 nov 2014
Modifiche al regolamento (UE) n. 1180/2013
Il regolamento (UE) n. 1180/2013 è così modificato:
1)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock
1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:
a)
aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31;
b)
aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 25-27, 28.2, 29 e 32;
c)
aringa nella sottodivisione CIEM 28.1;
d)
spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 22-32.
2. I quantitativi fino al 25 % del contingente di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1 che non sono stati utilizzati nel 2014 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2015. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.
3. L' del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica a agli stock di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione allo Stato membro interessato.
(*1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»
"
;
2)
nell'allegato I è inserita la nota in appresso in relazione alle voci concernenti i seguenti stock: aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 30-31, aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, aringa nella sottodivisione 28.1 e spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32:
«Non si applica l' del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l' del regolamento (CE) n. 847/96.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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