Art. 3
Definizioni
In vigore dal 10 nov 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«CIEM», Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;
2)
«Mar Baltico», zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;
3)
«sottodivisione», una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (7);
4)
«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
5)
«peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
6)
«sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
7)
«stock», una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
8)
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere:
i)
catturata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure
ii)
sbarcata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
9)
«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
10)
«giorni di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio è fuori dal porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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