Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 nov 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «CIEM», Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare; 2) «Mar Baltico», zone CIEM IIIb, IIIc e IIId; 3) «sottodivisione», una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (7); 4) «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine; 5) «peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; 6) «sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo; 7) «stock», una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata; 8) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere: i) catturata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure ii) sbarcata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; 9) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; 10) «giorni di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio è fuori dal porto.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1221) — Testo vigente | Portale Normativo