Art. 8

Modifiche al regolamento (UE) n. 43/2014

In vigore dal 10 nov 2014
Modifiche al regolamento (UE) n. 43/2014 Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato: 1) l'articolo 18 bis è così modificato: a) al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguente: «m) aringa nelle zone VIIa, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk; n) sugarello nelle acque dell'Unione nelle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque internazionali nelle zone XII e XIV.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   In deroga al paragrafo 4, la percentuale del 10 % è aumentata di un ulteriore 15 % per gli stock di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g), j) e k).» ; 2) nell'allegato IA, la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente: «Specie: Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C) Belgio 1 546  (9) Danimarca 122 383  (9) Germania 1 546  (9) Francia 1 546  (9) Paesi Bassi 1 546  (9) Svezia 1 330  (8)  (9) Regno Unito 5 103  (9) Unione 135 000 Norvegia 9 000 TAC 144 000 TAC analitico
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