Art. 8
Modifiche al regolamento (UE) n. 43/2014
In vigore dal 10 nov 2014
Modifiche al regolamento (UE) n. 43/2014
Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 18 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguente:
«m)
aringa nelle zone VIIa, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk;
n)
sugarello nelle acque dell'Unione nelle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque internazionali nelle zone XII e XIV.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. In deroga al paragrafo 4, la percentuale del 10 % è aumentata di un ulteriore 15 % per gli stock di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g), j) e k).»
;
2)
nell'allegato IA, la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
«Specie:
Spratto e catture accessorie connesse
Sprattus sprattus
Zona:
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV
(SPR/2AC4-C)
Belgio
1 546 (9)
Danimarca
122 383 (9)
Germania
1 546 (9)
Francia
1 546 (9)
Paesi Bassi
1 546 (9)
Svezia
1 330 (8)
(9)
Regno Unito
5 103 (9)
Unione
135 000
Norvegia
9 000
TAC
144 000
TAC analitico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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