Art. 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco
In vigore dal 10 nov 2014
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco
Le catture e le catture accessorie di passera di mare sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Storico versioni
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