Art. 7
In vigore dal 30 ott 2014
Le prescrizioni contenute nel presente regolamento sono prescrizioni minime. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire ulteriori prescrizioni a livello nazionale per quanto riguarda la seconda indagine sull'istruzione degli adulti, a condizione che ciò non pregiudichi le disposizioni sulla qualità di cui al presente regolamento.
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