Art. 6
In vigore dal 30 ott 2014
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) file di microdati ripuliti per quanto riguarda la seconda indagine sull'istruzione degli adulti entro sei mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati a livello nazionale.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) la relazione standard sulla qualità per quanto riguarda la seconda indagine sull'istruzione degli adulti entro tre mesi dall'invio dei file di microdati.
Storico versioni
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