Art. 5

In vigore dal 30 ott 2014
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione standard sulla qualità della seconda indagine sull'istruzione degli adulti. La struttura della relazione è conforme a quella della relazione standard sulla qualità del sistema statistico europeo, tenendo conto, in particolare, dei criteri di qualità di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 452/2008 e di ulteriori prescrizioni contenute nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1175:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 2014/1175 — Testo vigente | Portale Normativo