Art. 41

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 22 ott 2014
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione adotta gli atti delegati di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3, lettera a), entro il 1o luglio 2015. Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2017. L'Autorità di cui all' è tuttavia istituita entro il 1o settembre 2016. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati dopo il 1o gennaio 2017 possono chiedere un finanziamento a norma del presente regolamento per le proprie attività solo a partire dall'esercizio finanziario 2018 o successivamente.
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