Art. 4
Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni
In vigore dal 20 ott 2014
Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni
1. I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione cui all' e i risultati del campionamento previsto dall', paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.
2. I quantitativi di pesci rigettati nell'ambito dell'esenzione di cui all' sono registrati nel giornale di bordo.
Storico versioni
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