Art. 4

Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni

In vigore dal 20 ott 2014
Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni 1.   I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione cui all' e i risultati del campionamento previsto dall', paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo. 2.   I quantitativi di pesci rigettati nell'ambito dell'esenzione di cui all' sono registrati nel giornale di bordo.
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