Art. 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 20 ott 2014
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciolo (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito «il punto di recupero»),
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il cianciolo è dotato di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,
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il peschereccio e il cianciolo sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo per tutte le operazioni di pesca.
2. Il punto di recupero corrisponde a una chiusura dell'80 % del cianciolo nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell'aringa.
3. Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell'80 %.
4. È vietato rilasciare le catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.
5. Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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