Art. 3

Esenzione «de minimis»

In vigore dal 20 ott 2014
Esenzione «de minimis» In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, può essere rigettato fino a un massimo del 3 % nel 2015 e del 2 % nel 2016 del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici con pescherecci da traino pelagici di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.
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