Art. 89

Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive Le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive ai sensi dell', punti 2 e 5, della direttiva 2009/138/CE possono utilizzare i calcoli semplificati di cui agli del presente regolamento a condizione che sia rispettato l' del presente regolamento e siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) in relazione alle obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte; (b) in relazione alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari dei contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte; (c) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
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Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive (Art. 89 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo