Art. 89 · Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive

Art. 89

Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali relative alle semplificazioni per le imprese captive Le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive ai sensi dell', punti 2 e 5, della direttiva 2009/138/CE possono utilizzare i calcoli semplificati di cui agli del presente regolamento a condizione che sia rispettato l' del presente regolamento e siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) in relazione alle obbligazioni di assicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte; (b) in relazione alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive, tutti gli assicurati e i beneficiari dei contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione sono soggetti giuridici del gruppo di cui detta impresa fa parte; (c) le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti alle obbligazioni di riassicurazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione captive non riguardano un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
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