Art. 59

Calcoli del margine di rischio durante l'esercizio finanziario

In vigore dal 10 ott 2014
Calcoli del margine di rischio durante l'esercizio finanziario Fatto salvo l', le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono dedurre il margine di rischio per i calcoli da eseguire trimestralmente dal risultato di un calcolo precedente del margine di rischio senza un calcolo esplicito della formula di cui all', paragrafo 1.
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Calcoli del margine di rischio durante l'esercizio finanziario (Art. 59 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo