Art. 56
Proporzionalità
In vigore dal 10 ott 2014
Proporzionalità
1. Per calcolare le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano metodi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
2. Nel determinare se un metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuano una valutazione che comprende:
(a)
una valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;
(b)
una valutazione in termini qualitativi o quantitativi dell'errore introdotto nei risultati del metodo a causa di uno scostamento tra quanto segue:
i)
le ipotesi sottese al metodo in relazione ai rischi;
ii)
i risultati della valutazione di cui alla lettera a).
3. La valutazione di cui al paragrafo 2, lettera a) comprende tutti i rischi che influenzano l'importo, i tempi o il valore delle entrate e delle uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel corso della loro durata di vita. Ai fini del calcolo del margine di rischio, la valutazione comprende tutti i rischi di cui all', paragrafo 1, lettera i), nel corso della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottostanti. La valutazione è limitata ai rischi pertinenti per la parte del calcolo delle riserve tecniche alla quale si applica il metodo.
4. Un metodo è ritenuto sproporzionato rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 2, lettera b), comporta un'indicazione errata delle riserve tecniche o delle loro componenti che potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente delle informazioni relative al valore delle riserve tecniche, salvo che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a)
non sono disponibili altri metodi con un errore di minore entità e il metodo non dovrebbe comportare una sottostima dell'importo delle riserve tecniche;
(b)
il metodo consente di ottenere un importo delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione superiore all'importo che si otterrebbe utilizzando un metodo proporzionato e il metodo non comporta una sottostima del rischio inerente alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle quali si applica.
Storico versioni
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