Art. 56 · Proporzionalità

Art. 56

Proporzionalità

In vigore dal 10 ott 2014
Proporzionalità 1.   Per calcolare le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano metodi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. 2.   Nel determinare se un metodo di calcolo delle riserve tecniche è proporzionato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione effettuano una valutazione che comprende: (a) una valutazione della natura, della portata e della complessità dei rischi sottesi alle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione; (b) una valutazione in termini qualitativi o quantitativi dell'errore introdotto nei risultati del metodo a causa di uno scostamento tra quanto segue: i) le ipotesi sottese al metodo in relazione ai rischi; ii) i risultati della valutazione di cui alla lettera a). 3.   La valutazione di cui al paragrafo 2, lettera a) comprende tutti i rischi che influenzano l'importo, i tempi o il valore delle entrate e delle uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel corso della loro durata di vita. Ai fini del calcolo del margine di rischio, la valutazione comprende tutti i rischi di cui all', paragrafo 1, lettera i), nel corso della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sottostanti. La valutazione è limitata ai rischi pertinenti per la parte del calcolo delle riserve tecniche alla quale si applica il metodo. 4.   Un metodo è ritenuto sproporzionato rispetto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi se l'errore di cui al paragrafo 2, lettera b), comporta un'indicazione errata delle riserve tecniche o delle loro componenti che potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente delle informazioni relative al valore delle riserve tecniche, salvo che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) non sono disponibili altri metodi con un errore di minore entità e il metodo non dovrebbe comportare una sottostima dell'importo delle riserve tecniche; (b) il metodo consente di ottenere un importo delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione superiore all'importo che si otterrebbe utilizzando un metodo proporzionato e il metodo non comporta una sottostima del rischio inerente alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle quali si applica.
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