Art. 48

Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per le valute ancorate all'euro

In vigore dal 10 ott 2014
Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per le valute ancorate all'euro 1.   Per una valuta ancorata all'euro, la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per l'euro, adeguata per il rischio valutario, può essere utilizzata per calcolare la migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) l'ancoraggio garantisce che il tasso di cambio tra la valuta e l'euro resti entro un intervallo non superiore al 20 % del limite superiore dell'intervallo; (b) la situazione economica della zona euro e quella della zona della valuta in questione sono sufficientemente simili da garantire che i tassi di interesse per l'euro e la valuta considerata si evolvano in modo simile; (c) il regime di ancoraggio garantisce che le relative variazioni del tasso di cambio su un periodo di un anno non superino l'intervallo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in caso di eventi di mercato estremi, che corrispondono al livello di confidenza di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE; (d) è soddisfatto uno dei seguenti criteri: i) la valuta in questione partecipa al meccanismo di cambio europeo (ERM II); ii) esiste una decisione del Consiglio che riconosce gli accordi di ancoraggio tra la valuta in questione e l'euro; iii) il regime di ancoraggio è istituito dalla legge del paese in questione che stabilisce la valuta. Ai fini della lettera c), occorre tener conto delle risorse finanziarie delle parti che garantiscono l'ancoraggio. 2.   L'aggiustamento per il rischio valutario è negativo e corrisponde al costo di copertura contro il rischio che il valore della valuta ancorata di un investimento denominato in euro diminuisca in seguito a variazioni del livello del tasso di cambio tra l'euro e la valuta ancorata. L'aggiustamento è identico per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
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Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per le valute ancorate all'euro (Art. 48 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo