Art. 46
Estrapolazione
In vigore dal 10 ott 2014
Estrapolazione
1. I principi applicati all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sono uguali per tutte le valute. Lo stesso dicasi per la determinazione delle scadenze più lunghe per le quali i tassi di interesse possono essere osservati in un mercato DLT e per il meccanismo inteso a garantire una convergenza agevole verso il tasso a termine finale.
2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione applichino l'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, l'estrapolazione è applicata ai tassi di interesse privi di rischio che includono l'aggiustamento per la volatilità di cui a tale articolo.
3. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione applichino l'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, l'estrapolazione è basata sui tassi di interesse privi di rischio senza un aggiustamento di congruità. L'aggiustamento di congruità di cui a tale articolo si applica ai tassi di interesse privi di rischio estrapolati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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