Art. 328
Scelta del metodo
In vigore dal 10 ott 2014
Scelta del metodo
1. Nel valutare se l'applicazione esclusiva del metodo 1 non è appropriata, consentendo così il calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 2 o di una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità degli articoli da 230 a 233 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, valuta tutti i seguenti elementi:
(a)
se la quantità e la qualità delle informazioni disponibili relative a un'impresa partecipata non sono sufficienti per l'applicazione del metodo 1;
(b)
se un'impresa partecipata non è compresa in un modello interno di gruppo, nei casi in cui il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato mediante un modello interno di gruppo approvato conformemente all' della direttiva 2009/138/CE;
(c)
se, ai fini della lettera b), i rischi non compresi nel modello interno di gruppo sono irrilevanti rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo;
(d)
se l'applicazione del metodo 1 in una o in numerose imprese partecipate sarebbe eccessivamente onerosa e la natura, la portata e la complessità dei rischi cui è esposto il gruppo sono tali per cui l'applicazione del metodo 2 in detta o dette imprese partecipate non influisce in maniera sostanziale sui risultati del calcolo della solvibilità di gruppo;
(e)
se le operazioni infragruppo non sono significative né in termini di volume né in termini di valore;
(f)
nel caso in cui il gruppo comprenda imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate di paesi terzi, se sono stati adottati atti delegati conformemente all', paragrafo 4 o 5, della direttiva 2009/138/CE attestanti che i regimi di solvibilità dei paesi terzi in questione sono equivalenti o provvisoriamente equivalenti.
2. Il metodo scelto o la combinazione di metodi scelta sono applicati coerentemente nel tempo. L'autorità di vigilanza del gruppo impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di applicare di nuovo il metodo 1 relativamente a un'impresa partecipata qualora l'applicazione del metodo 2 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 non sia più giustificata alla luce degli elementi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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