Art. 327
Requisiti di solvibilità sugli investimenti
In vigore dal 10 ott 2014
Requisiti di solvibilità sugli investimenti
Le società veicolo investono tutte le loro attività nel rispetto di tutti i seguenti requisiti:
(a)
per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le società veicolo investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi;
(b)
le attività sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme. Inoltre, la localizzazione di tali attività è tale da assicurare la loro disponibilità;
(c)
tutte le attività sono investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività della società veicolo. Tutte le attività sono investite nel migliore interesse delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che trasferiscono i rischi alla società veicolo;
(d)
l'uso di strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
(e)
gli investimenti e le attività non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono mantenuti a livelli prudenti;
(f)
le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
(g)
gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono la società veicolo ad un'eccessiva concentrazione di rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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